SLC Marchi e Brevetti

IL MARCHIO

Il marchio, in diritto, indica un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre. In Italia esso è disciplinato dagli articoli da 7 a 28 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005). Si distingue il marchio di fatto dal marchio registrato che, in virtù del processo di registrazione dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), gode di una protezione rafforzata in quanto ha data certa, mentre il marchio di fatto deve dimostrare sia la notorietà che il preuso esteso.

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare, e alla scadenza può essere rinnovata ogni volta per ulteriori dieci anni. L’art. 7 del Codice della Proprietà Industriale dispone che “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”. 
 

Il marchio, è lo strumento tramite cui i consumatori distinguono un prodotto o servizio da un altro e sulla base del quale operano le proprie scelte di acquisto, attribuendo ad esso un dato valore e motivando le proprie scelte successive di mercato sulla base delle aspettative soddisfatte da tale marchio.

 
IL BREVETTO

Il brevetto, è uno strumento giuridico che conferisce un monopolio temporaneo di sfruttamento sull’invenzione oggetto del brevetto, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di commercializzarlo, nonché di impedire a terzi di produrlo, utilizzarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo. Il titolare del brevetto, durante il periodo di monopolio, possiede il diritto esclusivo di realizzare l’invenzione, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrla, usarla, metterla in commercio, venderla o importarla.

Tuttavia il diritto sulla commercializzazione dei prodotti trova un limite nel principio di esaurimento: il titolare di un brevetto non può impedire che dopo la prima commercializzazione nel territorio dello Stato il prodotto continui a circolare e che altri lo mettano in vendita o comunque ne facciano uso, nel territorio di uno Stato membro della Comunità Europea o dello Spazio Economico Europeo. (Art.5 CPI).Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale, in particolare sono oggetto di brevetto:

· le invenzioni industriali

· i modelli di utilità

· le nuove varietà vegetali;

· le topografie di prodotto a semiconduttori (registrazione).